Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo III

Art. 17

In vigore dal 14 apr 1961
Il concorso comprende: a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto; b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva; c) una prova scritta di cultura generale. L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta. La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti preposti rispettivamente: a) alla Sottocommissione per la visita medica; b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica; c) alla Sottocommissione per la prova scritta. La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore. I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili. L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-17

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