Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo III
Art. 17
In vigore dal 14 apr 1961
Il concorso comprende:
a) una visita medica collegiale intesa ad accertare la idoneità specifica in rapporto alle attività tecnico-addestrative che si svolgono nell'Istituto;
b) un gruppo di prove pratiche di valutazione fisico-sportiva;
c) una prova scritta di cultura generale.
L'inidoneità alla visita medica esclude dall'ammissione alle prove pratiche; il mancato superamento delle prove pratiche esclude dall'ammissione alla prova scritta.
La Commissione giudicatrice è nominata ogni anno dal direttore che la presiede coadiuvato da tre vice presidenti preposti rispettivamente:
a) alla Sottocommissione per la visita medica;
b) alla Sottocommissione per la prova di valutazione fisica;
c) alla Sottocommissione per la prova scritta.
La graduatoria dei candidati che hanno raggiunto l'idoneità in base all'esito complessivo delle prove, è stabilita dalla Commissione giudicatrice plenaria presieduta dal direttore.
I giudizi delle Sottocommissioni e della Commissione plenaria sono inappellabili.
L'ammissione all'Istituto viene effettuata secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi ogni anno a concorso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-17