Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 13
In vigore dal 14 apr 1961
In esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo, il dirigente tecnico:
a) ha la direzione tecnica di tutte le attività del gruppo tecnico-addestrativo, ne coordina gli insegnamenti ed organizza e regola le esercitazioni ginnico-sportive;
b) ha la vigilanza sul funzionamento degli stabilimenti e sulle attrezzature ginnastiche e sportive dell'Istituto e regola il loro impiego e funzionamento:
c) esercita il controllo disciplinare sugli allievi e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attività ginnico-sportive, proponendo ai competenti organi accademici la adozione di eventuali provvedimenti disciplinari;
d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi, nazionali ed esteri;
e) provvede all'attuazione dei programmi tecnico-addestrativi-didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che a norma dell' del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in località fuori della sede normale dell'Istituto;
g) propone al Consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori, per le esercitazioni integrative;
h) riferisce al direttore sull'andamento delle attività e dei servizi che rientrano nella sua competenza, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attività ginnico-sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico e sul grado di preparazione degli allievi relativamente al gruppo tecnico-pratico.
Al dirigente tecnico sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Il dirigente tecnico dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-13