Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 14 apr 1961
Il direttore:
a) conferisce, in nome della legge e in virtù dei poteri a lui derivanti dalla carica, i diplomi e gli altri titoli conseguiti presso l'Istituto e ne autorizza il rilascio;
b) provvede al governo generale dell'Istituto e vigila sul funzionamento delle sezioni e degli uffici;
c) convoca e presiede il Consiglio direttivo e il Consiglio dei professori;
d) esercita le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme del presente statuto e dal regolamento interno;
e) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio direttivo e prende provvedimenti di urgenza, riferendone al Consiglio di amministrazione e rispettivamente al Consiglio direttivo nella prima successiva adunanza;
f) alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva dell'attività didattica e scientifica dell'Istituto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-10