Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 14 apr 1961
Il Consiglio di amministrazione si compone:
a) del direttore dell'Istituto;
b) di un rappresentante del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;
c) di un rappresentante del comune di Bologna;
d) di un rappresentante della provincia di Bologna;
e) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
f) di un rappresentante pro-tempore per ciascun Ente pubblico o privato che in seguito a regolare convenzione, si impegni a sovvenire l'Istituto con un contributo annuo non inferiore ad un milione di lire.
Gli enti e i privati che concorrono al mantenimento dell'Istituto con un contributo non inferiore ad un terzo (lire 333.333) di quello annuo fissato nella lettera f) del presente articolo hanno il diritto di designare collegialmente propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni tre contribuenti, al qual uopo la frazione di tre contribuenti è considerata come intero;
g) di un rappresentante del C.O.N.I.;
h) del dirigente tecnico;
i) di tre insegnanti eletti dal Consiglio dei professori, di cui due tra docenti universitari ed uno tra gli insegnanti di educazione fisica, che nell'Istituto svolgano per incarico un insegnamento;
l) del tesoriere del Centro di studi per l'educazione fisica di Bologna;
m) del segretario amministrativo dell'Istituto cui sono attribuite le funzioni del segretario del Consiglio.
n) membri del Consiglio di amministrazione durano in carica un triennio accademico e possono essere riconfermati.
Il Consiglio di amministrazione provvede nella prima seduta, alla nomina, nel proprio serio, del presidente e del vice presidente.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-5