Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 14 apr 1961
Il Consiglio direttivo:
a) ha il governo didattico, tecnico e disciplinare dell'Istituto;
b) delibera sui programmi degli insegnamenti;
c) delibera sulla nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e di diploma;
d) propone al Consiglio di amministrazione la istituzione di corsi di preparazione, aggiornamento, perfezionamento e specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi; a tale proposito fissa, di volta in volta, la durata, il programma e le modalità dei corsi stessi;
e) propone al Consiglio di amministrazione la stampa delle eventuali pubblicazioni scientifiche e didattiche dell'Istituto;
f) demanda a una ristretta Commissione di educatori fisici lo studio di problemi ginnico-sportivi a fine di rendere edotto il Consiglio direttivo stesso della evoluzione della tecnica nel campo delle attività psico-motorie;
g) propone al Consiglio di amministrazione allo scadere del triennio ed entro il mese di giugno, la nomina o la conferma del dirigente tecnico: ogni anno ed entro il mese di ottobre, propone allo stesso Consiglio di amministrazione la nomina o la conferma del personale insegnante e del personale sanitario;
h) propone ai Consiglio di amministrazione le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
i) esercita l'autorità disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate per quanto riguarda la carriera scolastica;
l) esercita le altre funzioni che gli sono demandate dal presente statuto e dal regolamento interno.
Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che occorra.
L'ordine del giorno è comunicato per iscritto almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
Per la validità delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Le mansioni di segretario sono esercitate dal segretario amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-8