Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 11
In vigore dal 14 apr 1961
In caso di assenza o di impedimento il direttore delega a sostituirlo, uno dei professori componenti il Consiglio direttivo, cui inoltre può demandare particolari funzioni indicandole esplicitamente nella delega.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-11