Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 6
In vigore dal 14 apr 1961
Il Consiglio di amministrazione:
a) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
c) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'Istituto:
d) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, sul conferimento e sulla conferma degli incarichi d'insegnamento e del personale sanitario, la nomina del dirigente tecnico proposta dal Consiglio direttivo previa scelta fra professori di ruolo diplomati in educazione fisica ed abilitati all'insegnamento;
e) provvede a concorso espletato, alla nomina del segretario amministrativo e inoltre alle nomine del personale amministrativo e subalterno;
f) delibera i provvedimenti disciplinari a carico del personale;
g) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bando di concorso per l'ammissione ai corsi dell'Istituto secondo il numero dei posti determinato annualmente;
h) delibera sulla partecipazione a viaggi di istruzione e a manifestazioni nazionali ed internazionali su proposta del direttore;
j) istituisce, su proposta del Consiglio direttivo, corsi di preparazione, di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione nelle varie discipline contemplate dal piano di studi, in conformità delle norme di cui al testo unico delle leggi nell'istruzione superiore, nonché i corsi speciali di educazione fisica di cui al successivo del presente statuto;
l) delibera, su proposta del Consiglio direttivo, le eventuali modifiche del presente statuto;
m) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto.
Il Consiglio di amministrazione è convocato due volte all'anno nei mesi di giugno e novembre e straordinariamente ogni qualvolta il presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta espressa richiesta per parte di almeno un terzo dei suoi componenti.
Nella gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, si applicano in quanto compatibili le norme in vigore per le Università e gli Istituti superiori.
L'ordine del giorno è comunicato per iscritto ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima della convocazione, salvo casi di urgenza.
Per la validita delle adunanze è richiesto l'intervento della metà più uno dei consiglieri.
Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
Le deliberazioni riguardanti persone fisiche vengono prese a scrutinio segreto.
Il Consiglio di amministrazione, alla fine di ogni anno accademico, redige e trasmette al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva delle attività dell'istituto.
L'opera del Consiglio di amministrazione è gratuita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-6