Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo II

Art. 9

In vigore dal 14 apr 1961
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento. Dura in carica un triennio e può essere rieletto. Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-9

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