Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 9
10 / 62In vigore dal 14 apr 1961
Il direttore dell'Istituto è eletto a maggioranza di voti dal Consiglio direttivo tra i professori universitari di ruolo che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento.
Dura in carica un triennio e può essere rieletto.
Al direttore sarà corrisposta una indennità di carica a giudizio del Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-9