Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Bologna›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 14 apr 1961
Il Consiglio direttivo si compone:
a) del direttore che lo presiede;
b) dei professori incaricati presso l'Istituto che siano professori universitari di ruolo;
c) del dirigente tecnico dell'Istituto:
d) di professori incaricati presso l'Istituto eletti a maggioranza assoluta dal Consiglio dei professori in numero pari a quello dei componenti di cui alla lettera b).
Tali membri, semprechè insegnanti presso l'Istituto stesso, durano in carica per un triennio accademico e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-7