Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo I

Art. 2

In vigore dal 14 apr 1961
L'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica è di grado universitario ad ordinamento speciale. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, didattica e disciplinare nei limiti stabiliti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, o dalle norme di cui al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Agli insegnamenti delle discipline elencate nell' si provvederà mediante incarichi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-2

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