Art. 31
Statuto dell'istituto superiore pareggiato di educazione fisica di BolognaTitolo IV

Art. 31

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In vigore dal 14 apr 1961
Presso l'Istituto può essere disposto con apposito regolamento un internato tanto maschile quanto femminile che assicuri agli allievi vitto e alloggio. Annualmente e tempestivamente saranno determinati il numero dei posti messi a disposizione e le condizioni richieste per l'ammissione all'internato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-31;1891#art-sdi-31