CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 18

LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

In vigore dal 20 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre il limite di cui all', ossia oltre le 8 ore giornaliere o le 48 48 ore settimanali, per i lavora tori a regime normale di orario ed oltre le 10 giornaliere o le oro settimanali per i lavoratori addetti a lavori discontinui, salvo le deroghe previste. Nessun operaio potrà esumersi dall'effettuare il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo giustificati motivi individuali di impedimento. Per lavoro notturno si intende quello effettuato dal le ore 22 alle 6 del mattino. Per lavoro festivo, si intende quello effettivo solo giorni festivi di cui all'., si considera festivo il lavoro prestato nei giorni di domenica degli operai che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana, a norma di legge. Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni perecentuali da calcolarsi sulla retribuzione normale (minimo contrattuale, più eventuale superminimo più contingenza ed eventuale terzo elemento). Per i cottimisti le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario, notturno e festivo, saranno calcolate sul minimo di paga della categoria comprensivo dell'eventuale superminimo, maggiorati della percentuale contrattuale di cottimo, di cui all', norma sull'eventuale terzo elemento e sulla contingenza: 1) lavoro straordinario diurno.................. 20% 2) lavoro festivo........................ 10% 3) lavoro straordinario festivo (oltre le 8 ore)......... 50% 4) lavoro notturno non compreso in turni avvicendati....... 30% 5) lavoro notturno effettuato in turni avvicendati........ 10% 6) lavoro straordinario notturno................. 50% La prestazione dei guardiani notturni non comporta, la corresponsione della percentuale di maggiorazione del lavoro notturno. Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Restano ferme le disposizioni di legge per il lavoro notturno delle donne e dei minori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo