CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 17
GIORNI FESTIVI
In vigore dal 20 dic 1960
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo;
b) le quattro festività nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre;
c) Capodanno (1 gennaio);
Epifania (6 gennaio):
S. Giuseppe. (19 marzo);
Ascensione (mobile);
Corpus Domini (mobile);
Ss. Pietro e Paolo (29 giugno);
Assunzione (15 agosto);
Ognissanti (1 novembre);
Immacolata Concezione (8 dicembre);
Natale (25 dicembre);
S. Stefano (26 dicembre);
Lunedi di Pasqua (mobile);
d) la ricorrenza del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento.
Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-17