CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 17

GIORNI FESTIVI

In vigore dal 20 dic 1960
Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche oppure i giorni di riposo compensativo; b) le quattro festività nazionali del 2 giugno, del 25 aprile, del 1 maggio e del 4 novembre; c) Capodanno (1 gennaio); Epifania (6 gennaio): S. Giuseppe. (19 marzo); Ascensione (mobile); Corpus Domini (mobile); Ss. Pietro e Paolo (29 giugno); Assunzione (15 agosto); Ognissanti (1 novembre); Immacolata Concezione (8 dicembre); Natale (25 dicembre); S. Stefano (26 dicembre); Lunedi di Pasqua (mobile); d) la ricorrenza del S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento. Per il trattamento economico degli operai nelle ricorrenze di cui ai punti b), c) e d) valgono le norme di cui alla legge 31 marzo 1954, n. 90.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-17

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