CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 15
DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
In vigore dal 20 dic 1960
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-15