CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 11

RECUPERE DELLE ORE DI LAVORO PERDUTE

In vigore dal 20 dic 1960
È consentita la facoltà di recupero, a regime normale, delle ore e dei periodi di sospensione di lavoro dovute a cause di forza maggiore, nonché di quelli dovuti a soste concordate fra le parti, purchè il recupero stesso sia Contenuto nel limite di un'ora al giorno e effetui entro i 30 giorni lavorativi seguenti al periodo in cui e avvenuta l'interruzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo