CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 6
QUALIFICHE
In vigore dal 20 dic 1960
La classificazione dei lavoratori è stabilita in base alle categorie qui sotto elencate:
Operai specializzati: sono coloro che, con perizia e capacità, svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnicopratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione.
A titolo di esemplificazione vi appartengono:
Accordatori di 1ª o ripassatori;
Meccanici provetti;
Attrezzisti;
Capi fila;
Elettricisti provetti;
Incisori;
Ebanisti provetti;
Molatori su macchine semplici.
Operai qualificati: sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco ed alle macchine.
A titolo di esemplificazione vi appartengono:
Accordatori di 2°;
Manticiai di 1ª;
Placcatori;
Falegnami;
Meccanici;
Montatori di 1ª;
Intonatori di voci a provino;
Bollatori di voci.
Operai comuni o manovali specializzati: sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie o complementari, a mano o a macchina, per cui è richiesta, una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori.
A titolo di esemplificazione vi appartengono:
Manticiai di 2°;
Levigatori Guarnitori;
Stappatori di voci;
Montatori di 2°;
Sgrossatori di voci.
Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto materiali o eventuali altre mansioni che non richiedano alcuna pratica.
Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta abilità e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica.
Operaie di 2ª categoria: sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta una generica competenza e capacità pratica.
Operaie di 3ª categoria: sono quelle che, in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggieri o eventuali altre mansioni di carattere elementare.
Discontinui. - Le categorie degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle determinate dalla legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-6