CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 6

QUALIFICHE

In vigore dal 20 dic 1960
La classificazione dei lavoratori è stabilita in base alle categorie qui sotto elencate: Operai specializzati: sono coloro che, con perizia e capacità, svolgono mansioni di particolare importanza richiedenti una specifica preparazione tecnicopratica, hanno completa conoscenza dei mezzi di lavoro e dei materiali inerenti alla loro specializzazione. A titolo di esemplificazione vi appartengono: Accordatori di 1ª o ripassatori; Meccanici provetti; Attrezzisti; Capi fila; Elettricisti provetti; Incisori; Ebanisti provetti; Molatori su macchine semplici. Operai qualificati: sono coloro che, in possesso di normali e specifiche capacità tecnico-pratiche acquisite con adeguato tirocinio, sanno eseguire a regola d'arte il lavoro ad essi affidato a banco ed alle macchine. A titolo di esemplificazione vi appartengono: Accordatori di 2°; Manticiai di 1ª; Placcatori; Falegnami; Meccanici; Montatori di 1ª; Intonatori di voci a provino; Bollatori di voci. Operai comuni o manovali specializzati: sono coloro che svolgono mansioni semplici, ausiliarie o complementari, a mano o a macchina, per cui è richiesta, una generica capacità e preparazione pratica, anche coadiuvando gli operai delle categorie superiori. A titolo di esemplificazione vi appartengono: Manticiai di 2°; Levigatori Guarnitori; Stappatori di voci; Montatori di 2°; Sgrossatori di voci. Manovali comuni: sono coloro che in genere compiono lavori di pulizia o di trasporto materiali o eventuali altre mansioni che non richiedano alcuna pratica. Operaie di 1ª categoria: sono quelle che eseguono i lavori di maggior rilievo per i quali sia richiesta abilità e perizia acquisita attraverso una normale specifica preparazione pratica. Operaie di 2ª categoria: sono quelle addette a lavori a mano o a macchina per i quali sia richiesta una generica competenza e capacità pratica. Operaie di 3ª categoria: sono quelle che, in genere compiono lavori di pulizia, di trasporti leggieri o eventuali altre mansioni di carattere elementare. Discontinui. - Le categorie degli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia sono quelle determinate dalla legge.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-6

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