CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 4
VISITA MEDICA
In vigore dal 20 dic 1960
L'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico di fiducia dell'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-4