CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 8

ORARIO DI LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
; ORARIO DI LAVORO La durata normale dell'orario di lavoro è quella fissata dalla legge con un massimo di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali, salvo le eccezioni e le deroghe previste dalle deposizioni in vigore. Qualora al sabato Venisse praticato un orario inferiore alle 8 ore, le ore così non lavorate potranno quindi essere ripartite negli negli altri giorni della settimana, ed in questo caso il maggior orario giornaliero, a regime normale, non costituisce recupero di ore non lavorate ai sensi dell'. Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale non può superare le 10 ore giornaliere o le 60 settimanali, esclusi i guardiani ed i portieri con alloggio nello stabilimento o nelle immediate adiacenze di esso, (sempre che l'alloggio sia di pertinenza dell'azienda), per i quali valgono le consuetudini aziendali o le disposizioni di legge. Gli operai non potranno rifiutarsi alla istituzione di turni di lavoro giornalieri e dovranno prestare la loro opera nel turno stabilito. I turni saranno stabiliti con il criterio dell'avvicendamento in relazione alle esigenze tecniche dell'azienda. Il lavoro notturno è quello compreso dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. L'inizio e la cessazione del lavoro sono regolati con apposite norme stabilite dall'azienda. L'orario di lavoro verrà affisso all'entrata dello stabilimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-8

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