CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 10
SOSPENSIONE Dl BREVE DURATA ED INTERRUZIONE DI LAVORO
In vigore dal 20 dic 1960
SOSPENSIONE Dl BREVE DURATA
ED INTERRUZIONE DI LAVORO
Ove nella giornata si verifichino, per cause di forza maggiore, interruzioni di lavoro di qualsiasi entità, qualora la Direzione dell'azienda trattenga l'operaio a disposizione nello stabilimento, questi avrà diritto alla corresponsione della paga per tutte le ore di lavoro.
In caso di sospensione di lavoro superiore a 15 giorni, l'operaio potrà richiedere il suo licenziamento con diritto a tutte le indennità, compresa quella relativa al preavviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-10