CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 14
PASSAGGIO DI CATEGORIA
In vigore dal 20 dic 1960
L'operaio può essere assegnato a mansioni diverse da quelle inerenti alla sua categoria, purchè ciò non comporti una diminuzione di salario.
All'operaio che sia destinato a svolgere mansioni di categoria superiori alla propria dovrà essere corrisposta la paga della categoria superiore per il tempo per il quale vi resta adibito.
Trascorso un periodo continuativo di 45 giorni lavorativi nel disimpegno di mansioni superiori avverrè senz' altro il passaggio dell'operaio, a tutti gli effetti, alla categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di un altro operaio assente per malattia, infortunio, ferie, brevi richiami alle armi, gravidanza e puerperio nei quali casi il trattamento di cui al secondo comma spetterà per tutta la durata della sostituzione senza che ne derivi il passaggio di categoria e sempre che tale periodo non superi la durata di 3 mesi.
L'operaio che sia assegnato temporanemente a mansioni di categoria inferiore conserverà la retribuzione della categoria; alla quale appartiene.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-14