CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 9

INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO

In vigore dal 20 dic 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue: il primo segnale verrà dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro; il secondo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro: a questo segnale l'operaio dovrà essere in condizioni di iniziare la sua attività. Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare. L'uscita e indicata da un unico segnale dato alla fine dei lavoro. Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-9

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