CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 9
INIZIO E CESSAZIONE DEL LAVORO
In vigore dal 20 dic 1960
L'entrata degli operai nello stabilimento sarà regolata come segue:
il primo segnale verrà dato 15 minuti prima dell'ora fissata per l'inizio del lavoro;
il secondo segnale verrà dato all'ora precisa per l'inizio del lavoro: a questo segnale l'operaio dovrà essere in condizioni di iniziare la sua attività.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da 15 minuti dopo l'inizio dell'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare.
L'uscita e indicata da un unico segnale dato alla fine dei lavoro.
Nessun operaio potrà cessare il lavoro prima del segnale del suo termine.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-9