CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 16
RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 20 dic 1960
Il riposo settimanle dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-16