CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 20
PREMI DI ANZIANITÀ
In vigore dal 20 dic 1960
Agli operai all'atto del compimento del 1°0 e del 20° anno di anzianità di servizio presso la stessa azienda, calcolato a partire dal 1 gennaio 1957, verrà corrisposto, una volta tanto, un premio di anzianità nelle seguenti misure:
al compimento del 10° anno: 90 ore di retribuzione globale;
a compimento del 2° anno: 130 ore di retribuzione globale.
L'importo di detti premi è computato secondo la retribuzione in vigore all'atto della maturazione del diritto ai premio.
Il premio di anzianità non si cumula con altre concessioni date a titolo di anzianità che fossero già erogate dalle aziende.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-20