CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 21
GUARDIANI O CUSTODI NOTTURNI PERMANENTI
In vigore dal 20 dic 1960
Precisato che per guardiano o custode notturno permanente si intende colui che viene addetto in modo continuativo al servizio di guardianaggio o di custodia nello stabilimento, viene riconosciuta per tale lavoratore la maggiorazione del tre per cento sulla retribuzione globale del manovale specializzato (guardiano o custode).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-21