CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 22

MODALITA DI CORRESPONSIONE DELLA PAGA

In vigore dal 20 dic 1960
Il pagamento delle retribuzioni (vedi tabelle allegate verrà effettuato a settimana o quattordicina, o a quindicina o a mese. Quando la retribuzione viene effettuata a mese, l'azienda concederà, su richiesta dell'operaio, acconti quindicinali fino al 90% della retribuzione maturata. Il pagamento della, retribuzione avverrà individualmente mediante busta o prospetto paga o documento equipollente, in cui dovranno essere distintamente specificate tutte le singole voci che la compongono e le eventuali ritenute nonché il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce. In caso di contestazioni su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere corrisposta al lavoratore la parte della retribuzione non contestata, contro il rilascio, da parte dell'operaio stesso, della quietanza della somma ricevuta. Nel caso in cui l'azienda ritardi oltre i 30 giorni il pagamento della retribuzione dovuta all'operaio, l'operaio stesso potrà chiedere di risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di liquidazione come se fosse licenziato, compresa l'indennità di mancato preavviso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-22

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