CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 25
TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA 0 DI INFORTUNIO
In vigore dal 20 dic 1960
L'assenza per malattia od infortunio non sul lavoro deve essere comunicata dall'operaio alla Direzione della azienda entro il secondo giorno dell'assenza, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento.
Alla comunicazione dovrà seguire, da parte dell'operaio, l'invio del certificato medico.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia dell'operaio da un medico di sua fiducia.
In caso di malattia l'operaio non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di:
1) sei mesi, per anzianità di servizio fino a 10 anni compiuti;
2) otto mesi, per anzianità di servizio oltre i 10 anni.
Superato il termine massimo sopra indicato, qualora l'operaio non possa riprendere il lavoro per il perdurare della malattia o suoi postumi, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro, corrispondendo allo operaio la liquidazione delle indennità relative come in caso di licenziamento.
Analogamente, nel caso in cui per il perdurare della malattia oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizioni di riprendere il lavoro, il rapporto di lavoro potrà essere risolto a richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma pre cedente, e cioè l'intera indennità di licenziamento.
L'operaio che, entro tre giorni dal termine del periodo di malattia, non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo uguale a quello fissato al quarto capoverso del presente articolo.
L'operaio infortunato che entro tre giorni dal rilascio del certificato di guarigione non si presenti al lavoro sarà considerato dimissionario.
Per il trattamento di malattia e di infortunio valgono le norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-25