CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 23

RECLAMI SULLA PAGA

In vigore dal 20 dic 1960
Qualsiasi reclamo la corrispondenza della somma pagata con quella indicata sulla busta paga o documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento; l'operaio che non vi provveda perde ogni diritto di reclamo per via che riguarda il denaro contenuto nella busta stessa. Gli eventuali errori di calcolo dovranno essere contestati dall'operaio entro e non oltre il terzo giorno da quello della corresponsione della retribuzione affinché il competente ufficio dell'azienda possa provvedere al conguaglio delle eventuali differenze. I reclami per gli eventuali errori concernenti gli elementi che compongono la retribuzione dovranno essere resi noti dall'operaio alla Direzione dell'azienda al presto possibile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-23

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