CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 29

TRASFERIMENTI

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in località diversa dalla normale, e sempre che ciò comporti la necessità per l'operaio stesso di rimborso delle spese da lui sostenuta per sè e la sua famiglia, compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennità da concordarsi tra le parti caso per caso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto se licenziato, a tutte le relative indennità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo