CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 32

FERIE

In vigore dal 20 dic 1960
L'operaio ha diritto, per ogni anno di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, ad un periodo di ferie, compensato con la retribuzione globale di fatto, pari a: giorni 12 (ore 96): dal 1°, al 9° anno compiuto di anzianità; giorni 14 (ore 112): oltre il 9° e sino al 12° anno compiuto di anzianità; giorni 15 (ore 120): oltre il 12° anno e sino al 15° anno compiuto di anzianità; giorni 17 (ore 136): oltre il 15° anno compiuto di anzianità. Il periodo feriale deve avere normalmente un carattere continuativo, salvo diverso accordo tra le parti interessate. L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, contemporaneamente per stabilimento, per reparto, per scaglioni o individualmente. In caso di ferie collettive, all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestato. In caso di licenziamento o di dimissioni spetteranno all'operaio, anche se nel primo anno di anzianità e senza aver maturato il diritto alle ferie intere, tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Per l'eventuale frazione di mese superiore a 15 giorni spetterà all'operaio medesimo il godimento di 1/12 delle ferie stesse. Le festività di cui ai punti b), c) e d) dell', cadenti nel corso delle ferie danno luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Tale prolungamento d'accordo fra le parti, potrà essere sostituito dal relativo trattamento economico per mancato godimento del giorno feriale. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie. Non è ammessa la rinuncia alle ferie, salvo le deroghe previste al secondo comma dell' dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, in base alle quali, perdurando la situazione prevista da detto accordo, è consentita la possibilità di suddividere in due periodi dell'anno il godimento delle ferie, ovvero di sostituirne il godimento, fino alla metà, corrispondendo una giornata, di retribuzione, calcolata nella misura sopra indicata per ogni giorno di ferie non godute.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-32

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