Art. 29 · TRASFERIMENTI
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 29

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TRASFERIMENTI

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio che sia trasferito per ordine del datore di lavoro in località diversa dalla normale, e sempre che ciò comporti la necessità per l'operaio stesso di rimborso delle spese da lui sostenuta per sè e la sua famiglia, compreso quindi il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'anticipata risoluzione di regolare contratto di affitto, o una speciale indennità da concordarsi tra le parti caso per caso. L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto se licenziato, a tutte le relative indennità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-29