CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 31
ASPETTATIVA PER CARICHE SINDACALI
In vigore dal 20 dic 1960
Per gli operai chiamati a ricoprire cariche direttive, di segretari provinciali, regionali o nazionali nelle Organizzazioni dei lavoratori i quali ne facciano espressa richiesta alla Direzione dell'azienda, il rapporto di lavoro verrà sospeso fino ad un massimo di 2 anni, con la sola conservazione del posto, senza, peraltro, che tale periodo di sospensione sia computato ad alcun effetto contrattuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-31