CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 35

DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 20 dic 1960
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di comprensione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo