Art. 35 · DISCIPLINA AZIENDALE
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 35

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DISCIPLINA AZIENDALE

In vigore dal 20 dic 1960
L'operaio, nell'ambito del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale. Egli deve conservare rapporti di cordialità con i compagni di lavoro, e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare. In armonia con la dignità personale dell'operaio, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente a sensi di comprensione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-35