CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 37

ASSENZE

In vigore dal 20 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate, l'operaio può essere punito ai sensi dell' (multe e sospensioni) del presente contratto. Le giustificazione devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento. Sarà considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. L'assenza, ancorchè giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-37

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