CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 42

LICENZIAMENTO PER MANCANZA

In vigore dal 20 dic 1960
A) Licenziamento senza preavviso e con indennità di anzianità in caso di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza dei lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell' (multe e sospensioni) non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione di cui alla lettera B). A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) abbandono del posto di lavoro da parte del personale a cui siano specificatamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo, fuori dei casi previsti al punto e) della seguente lettera B) b) gravi guasti provocati per negligenza al materiale della azienda; c) rissa nello stabilimento fuori dei reparti di lavorazione; d) costruzione entro lo stabilimento di oggetti per uso proprio; e) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell' (multe e sospensioni) quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui allo stesso articolo. B) Licenziamento senza preavviso e senza indennità di licenziamento. In tale provvedimento incorre l'operaio che provochi all'azienda, grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscano delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) insubordinazione verso i superiori; b) furto nello stabilimento; c) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine e di utensili e di altri oggetti o documenti dello stabilimento; d) danneggiamento volontario al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione; e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi; f) inosservanza al divieto di fumare nei reparti ove è espressamente proibito; g) rissa nei reparti di lavorazione: h) infrazioni alle norme di cui agli ultimi due comma dell' (divieti).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-42

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