CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 46
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli (preavviso e licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste dall'art. 2122 Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-46