CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 46
46 / 56INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di morte dell'operaio le indennità di cui agli (preavviso e licenziamento) saranno corrisposte giusta le disposizioni previste dall'art. 2122 Codice civile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-46