CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 44
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI LICENZIAMENTO
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'azienda per licenziamento non ai sensi del comma B) dell', all'operaio che abbia raggiunto un anno di anzianità ininterrotta di servizio presso la stessa azienda è dovuta una indennità di licenziamento da calcolarsi secondo quanto disposto dagli artt. 2120 e 2121 Codice civile, in base alle seguenti norme:
1) per l'anzianità di servizio maturata sino al 31 dicembre 1949 una indennità pari a due giornate all'anno per ogni anno di anzianità.
2) Per l'anzianità di servizio maturata dal 1 gennaio 1950:
a) n. 4 giorni di retribuzione per ciascuno dei primi tre anni compiuti;
b) n. 6 giorni di retribuzione per ciascuno degli anni oltre il 30 e fino al 5° anno compiuto;
c) n. 7 giorni di retribuzione per ciascuno degli anni oltre il 5° e fino al 12° anno compiuto;
d) n. 10 giorni di retribuzione per ciascuno degli anni oltre il 12° e fino al 18° anno compiuto;
e) n. 13 giorni di retribuzione per ciascuno dei successivi anni oltre il 18° anno compiuto.
Per il riconoscimento di tali misure si terrà conto anche dell'anzianità di servizio maturata precedentemente al 1 gennaio 1950.
Trascorso il primo anno di anzianità di servizio le frazioni di anno sono conteggiate per dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Le indennità di cui sopra saranno conteggiate in base alla retribuzione di fatto percepita dall'operaio all'atto della, risoluzione del rapporto di lavoro.
Agli effetti del presente articolo per retribuzione di fatto percepita dall'operaio si intende il complesso della paga più l'indennità di contingenza e l'eventuale terzo elemento.
Inoltre per gli operai retribuiti normalmente a cottimo si prenderà per base del computo, oltre gli elementi previsti nel comma precedente, anche la media del guadagno di cottimo realizzato nelle ultime quattro settimane (o due quindicine), restando comunque assicurato all'operaio di cui sopra, ai fini del presente articolo, l'applicazione del minimo contrattuale del cottimo di cui all'.
Ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità si terrà conto della gratifica natalizia maggiorando la indennità di cui sopra della percentuale dell'8%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-44