CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 45

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
All'operaio dimissionario, a seconda dell'anzianità di servizio maturata ininterrottamente presso la stessa azienda, competerà una indennità di dimissioni ragguagliata alle sottoindicate percentuali delle indennità di anzianità previste e da calcolarsi in base a quanto stabilito dall', del presente contratto: a) 50% dopo il secondo anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 5° anno compiuto; b) 75% dopo il 5° anno compiuto di anzianità di servizio e sino al 10° anno compiuto; c) 100% dopo il 10° anno compiuto di anzianità, il 100% delle indennità di anzianità in caso di dimissioni è anche dovuto all'operaio che si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età se uomo, ovvero 55° anno di età se donna, nonché agli operai dimissionari per causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ai sensi dell', ed alle operaie dimissionarie per matrimonio, gravidanza e puerperio. Il periodo di apprendistato entrerà nel computo dell'anzianità agli effetti del trattamento previsto dal presente articolo, solo quando sia trascorso un anno dalla ultimazione del periodo stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-45

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