CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 41

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 20 dic 1960
La Direzione potrà infliggere la multa o la sospensione di cui alle lettere b) e c) dell'articolo precedente, all'operaio che: a) senza giustificato motivo ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o ne anticipi la cessazione; b) non si presenti al lavoro come previsto all' o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo; c) non esegua il lavoro affidatogli secondo le istruzioni ricevute o che lo esegua con negligenza o con voluta lentezza; d) per disattenzione procuri guasti o sperperi non gravi di materiale dell'azienda o di lavorazione, o non avverta subito i superiori diretti degli eventuali guasti del macchinario o delle eventuali irregolarità nell'andamento del lavoro; e) introduca bevande alcooliche nell'azienda senza regolare permesso del datore di lavoro o di chi per esso; f) arrechi offese ai compagni di lavoro; g) si presenti o si trovi al lavoro in stato di ubriachezza; h) sia trovato addormentato; i) trasgredisca in qualsiasi altro modo l'osservanza del presente contratto o del regolamento interno o commetta qualsiasi atto che comporti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene, al normale e puntuale andamento del lavoro ed alla sicurezza della azienda. La multa, verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo o per recidiva in talune delle mancanze che abbiano già dato luogo all'applicazione della multa. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni di assistenza e previdenza di carattere aziendale o, in mancanza di queste, all'Istituto Nazionale Assicurazioni contro le Malattie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-41

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