CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 47
RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO
In vigore dal 20 dic 1960
Cessato il rapporto di lavoro, l'Azienda consegnerà all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, la tessera di assicurazione, ed ogni altro documento di pertinenza, dell'interessato, sempre che non ne sia impedita da ragioni indipendenti dalla sua volontà; in tal caso, ferme restando le disposizioni di legge, il datore di lavoro dovrà rilasciare all'operai una dichiarazione scritta che serva di giustificazione all'operaio stesso per richiedere i documenti necessari per contrarre
un eventuale nuovo rapporto di lavoro
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-47