Art. 37 · ASSENZE
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 37

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ASSENZE

In vigore dal 20 dic 1960
Tutte le assenze devono essere giustificate. Per le assenze non giustificate, l'operaio può essere punito ai sensi dell' (multe e sospensioni) del presente contratto. Le giustificazione devono essere presentate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo casi di giustificato e comprovato impedimento. Sarà considerato dimissionario l'operaio che senza giustificato motivo sia assente per quattro giorni consecutivi o per quattro volte in un anno nei giorni seguenti ai festivi. L'assenza, ancorchè giustificata e autorizzata, non dà luogo a decorrenza di retribuzione.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-37