CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 30
CHIAMATA E RICHIAMO ALLE ARMI
In vigore dal 20 dic 1960
In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto.
Detto periodo sarà considerato utile come anzianità di servizio presso l'azienda ai soli effetti dell'indennità di licenziamento, sempre che il lavoratore non si dimetta prima dello scadere di un anno dalla ripresa del servizio.
L'operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-30