Art. 16 · RIPOSO SETTIMANALE
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 16

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RIPOSO SETTIMANALE

In vigore dal 20 dic 1960
Il riposo settimanle dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge. Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-16