CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche
Art. 16
16 / 56RIPOSO SETTIMANALE
In vigore dal 20 dic 1960
Il riposo settimanle dovrà cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni e deroghe di legge.
Il personale ammesso a non fruire del riposo settimanale in coincidenza della domenica, come ad esempio il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, dovrà usufruire del riposo compensativo in altro giorno della settimana.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-16