CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 2

DONNE E MINORI

In vigore dal 20 dic 1960
Per l'assunzione e per il lavoro delle donne e dei minori valgono le norme di legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo