Art. 15 · DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI
CCNL 10 gennaio 1958 operai dioendenti delle aziende produttrici di fisarmoniche

Art. 15

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DONNE ADDETTE A MANSIONI MASCHILI

In vigore dal 20 dic 1960
Qualora le donne vengano adibite a mansioni di particolare pertinenza degli uomini, a parità di condizioni di lavoro e di rendimento quantitativo e qualitativo, sarà loro corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo si intenderà soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1425#art-cgo-15