CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 9
LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO
In vigore dal 20 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8
ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da
eventuali consuetudini o accordi locali.
È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 del mattino.
È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di
domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalla lettera b) dell'.
I lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si
effettuano nei limiti previsti dalla legge.
Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la
retribuzione oraria maggiorata secondo le percentuali seguenti e da calcolarsi sulla paga base contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo:
a) lavoro straordinario diurno.................. 23% b) lavoro festivo........................ 40%
c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario
giornaliero normale contrattuale)................ 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati.............. 8% e) lavoro non compreso in turni avvicendati........... 40% f) lavoro straordinario notturno................. 45% g) lavoro festivo con riposo compensalivo............ 12%
Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che
la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-9