CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 9

LAVORO STRAORDINARIO - LAVORO NOTTURNO - LAVORO FESTIVO

In vigore dal 20 dic 1960
È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre le 8 ore giornaliere, salvo le deroghe ed eccezioni previste dalla legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore derivanti da eventuali consuetudini o accordi locali. È considerato lavoro notturno quello effettuato tra le ore 22 e le 6 del mattino. È considerato lavoro festivo quello compiuto nei giorni di domenica o nei giorni compensativi di riposo settimanale o nelle ricorrenze festive previste dalla lettera b) dell'. I lavoro straordinario, il lavoro notturno e il lavoro festivo si effettuano nei limiti previsti dalla legge. Il lavoro straordinario, notturno e festivo è compensato con la retribuzione oraria maggiorata secondo le percentuali seguenti e da calcolarsi sulla paga base contingenza eventuale terzo elemento ed eventuale minimo di cottimo: a) lavoro straordinario diurno.................. 23% b) lavoro festivo........................ 40% c) lavoro straordinario festivo (oltre l'orario giornaliero normale contrattuale)................ 45% d) lavoro notturno in turni avvicendati.............. 8% e) lavoro non compreso in turni avvicendati........... 40% f) lavoro straordinario notturno................. 45% g) lavoro festivo con riposo compensalivo............ 12% Le percentuali di cui sopra non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo