CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 7
PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI
In vigore dal 20 dic 1960
Il lavoratore che viene destinato in via temporanea a compiere
mansioni pertinenti alla categoria superiore, ha diritto ad un compenso di importo non inferiore alla differenza fra la sua retribuzione e quella minima della suddetta categoria superiore.
Qualora tale periodo si prolunghi oltre tre mesi consecutivi, il
lavoratore acquisirà di diritto la nuova categoria e la relativa retribuzione.
La sostituzione in mansioni di categoria superiore di lavoratore
assente per permesso, congedo, malattia, infortunio, puerperio, gravidanza, ferie, servizio militare di leva, o richiamo di durata non superiore a sei mesi, non dà luogo al passaggio di categoria, per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto per l'assente.
Superato tale periodo il lavoratore acquisirà il diritto al
passaggio alla categoria superiore.
Il lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni per le
quali è stabilita una retribuzione interiore, ha diritto alla conservazione della sua retribuzione maggiore della sua categoria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-7