CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia

Art. 4

ASSUNZIONE

In vigore dal 20 dic 1960
L'assunzione dei lavoratori di cui agli articoli precedenti verrà effettuata in conformità delle norme di legge. All'atto dell'assunzione, l'azienda comunicherà al lavoratore per iscritto: a) la data di assunzione; b) la categoria attribuita: c) il trattamento economico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-4

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