CCNL 16 luglio 1959 per gli appartenenti alla qualifica speciale o intermedia
Art. 4
ASSUNZIONE
In vigore dal 20 dic 1960
L'assunzione dei lavoratori di cui agli articoli precedenti verrà
effettuata in conformità delle norme di legge.
All'atto dell'assunzione, l'azienda comunicherà al lavoratore per
iscritto:
a) la data di assunzione;
b) la categoria attribuita:
c) il trattamento economico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-02;1424#art-clp-4